Di cosa si tratta: Questa disciplina tutela il segnalante per assicurare la riservatezza della sua identità e delle persone coinvolte, del contenuto della segnalazione e della documentazione ad essa relativa, il divieto di atti ritorsivi nei suoi confronti, la limitazione della sua responsabilità per la rilevazione o diffusione di alcune tipologie di informazioni protette.
Chi è il segnalante: Il dipendente può essere un segnalante, segnalare – anche in forma anonima – eventuali informazioni di cui è venuto a conoscenza relative alle violazioni oggetto della disciplina come indicato al paragrafo 6.2.1. della procedura allegata.
Quali sono le violazioni oggetto della disciplina: Le segnalazioni riguardano tassativamente violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’azienda come indicato al punto 4 -Definizioni sub lettera v) della Procedura allegata.
Cosa invece NON può essere oggetto di segnalazione:
1. Le informazioni/notizie palesemente prive di fondamento, oppure le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).
2. Le segnalazioni di contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che riguardano esclusivamente il proprio rapporto di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti con il proprio responsabile, conflitti personali tra colleghi, discriminazioni, vertenze di lavoro ecc…
3. Segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione Europea o nazionali.
Per maggiori informazioni sulla normativa e sulle modalità di utilizzo scaricare i seguenti documenti:
